ࡱ> LOGHIJKxbjbjWWDn55ypoBB%%%%%%%%8%|e(\%4)()" * * *?+?D!Ӑ%H?+?+HH%% * *4MMMH% *% *MHMM*v>{ *⺳JFyR|0yNÑJ~Ñ>{>{nÑ%{G"GMGGGGG\LfGGGHHHHÑGGGGGGGGGB! c$: VISTO il D.l.vo 16.4.1994, n. 297 e successive modifiche, con il quale stato approvato il testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione; VISTA la Legge 23.10.1992, n. 421 recante la Delega al Governo per la razionalizzazione e la revisione delle discipline in materia di sanit, di pubblico impiego, di previdenza e di finanza territoriale; VISTO il D.l. 27.8.1993, n. 324, convertito dalla legge 27.10.1993, n.423, recante proroga dei termini di durata in carica degli amministratori straordinari delle unit sanitarie locali, nonch norme per le attestazioni da parte delle unit sanitarie locali della condizione di handicappato in ordine all'istruzione scolastica e per la concessione di un contributo compensativo all'Unione italiana ciechi; VISTA la Legge 14.1.1994, n. 20, concernente disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; VISTA la Legge 23.12.1996, n. 662, recante Misure di razionalizzazione della finanza pubblica; VISTA la Legge 15.03.1997, n. 59, concernente la delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; VISTA la Legge 15.05.1997, n. 127 e successive modifiche, concernente misure urgenti per lo snellimento dellattivit amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo, cos come modificata ed integrata dalla legge 16 giugno 1998, n. 191; VISTO l art. 64 del decreto legge 112/08 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivit, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria; VISTA la Legge 3.5.1999, n. 124, recante disposizioni urgenti per il personale scolastico; VISTO il D.l.vo 30.3.2001, n. 165 e successive modifiche ed integrazioni, recante le norme generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze della amministrazioni pubbliche; VISTO il D.l. 3.7.2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20.8.2001, n. 333, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2001-2002; VISTO il D.p.r. 18 giugno 1998, n. 233, recante il Regolamento per la disciplina del dimensionamento ottimale delle istituzioni scolastiche e della determinazione degli organici funzionali dei singoli istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59; VISTO il D.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, concernente il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa; VISTO il D.p.r. 8.3.1999, n. 275, regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche, ai sensi dellart. 21, della legge 15.3.1997, n. 59; VISTO il Decreto-legge 1 settembre 2008, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, e in particolare larticolo 4; VISTO il Decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, e in particolare larticolo 3; VISTO il Decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, e in particolare larticolo 37; VISTO il Decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e in particolare larticolo 19, comma 7; VISTO il Decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazione, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35; VISTO il Decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazione, dalla legge 7 agosto 2012 n. 135; VISTO lart.5, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2013, n. 104 convertito, con modificazione, dalla legge 8.11.2013 n.128; VISTO il Decreto del presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 89, recante il regolamento di revisione dellassetto ordinamentale, organizzativo e didattico della scuola dellinfanzia e del primo ciclo di istruzione ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; VISTO il Decreto del presidente della repubblica 20 marzo 2009, n. 81, recante norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della scuola, ai sensi dell' HYPERLINK "http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000607222ART121" articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla  HYPERLINK "http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000609570ART0" legge 6 agosto 2008, n. 133; VISTO il Decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 89, recante il regolamento di revisione dellassetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; VISTO il Decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 88, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; VISTO il Decreto del presidente della repubblica 15 marzo 2010, n. 87, concernente regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica del 29 ottobre 2012, n.263, recante il Regolamento per la ridefinizione dellassetto organizzativo didattico dei Centri distruzione per adulti, ivi compresi i corsi serali, a norma dellart.64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n.133; VISTO il D.P.C.M. 11/02/2014, n. 98, con il quale stato emanato il regolamento di organizzazione del ministero dellistruzione, dell universit e della ricerca; VISTA la legge 107/15 e in particolare i commi 73 e 108 dellart. 1 che fissano nuove norme per la mobilit del personale docente e avviano un piano straordinario di mobilit; VISTO il D.P.R. n. 19 del 14 febbraio 2016 con il quale si proceduto al riordino delle classi di concorso della scuola secondaria di secondo grado; VISTA la legge 232 del 11 dicembre 2016, pubblicata nella GU n. 297 del 21 dicembre 2016 (suppl. ord.) con Rettifica in G.U. n. 298 del 22 dicembre 2016 e in particolare lart 1 comma 366 VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto "scuola", per il quadriennio normativo 2006/2009 ed il primo biennio economico 2008/2009, sottoscritto il 29 novembre 2007; VISTO il contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilit del personale docente, educativo ed A. T .A. per l a. s. 2017/2018; RITENUTO di dover, ai sensi dell'art. 462 del D. l. vo n. 297/94, dettare per lanno scolastico 2017/2018 specifiche disposizioni ed istruzioni in materia di mobilit del personale docente, educativo ed a. t. a. con particolare riguardo alla fissazione dei termini di presentazione delle domande, alla indicazione degli atti e dei documenti che gli aspiranti debbono produrre a corredo delle domande stesse e alla determinazione degli adempimenti facenti carico agli uffici ed alle istituzioni scolastiche; SENTITE le organizzazioni sindacali del comparto scuola; O R D I N A : - ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE, DURATA E DECORRENZA DELL'ORDINANZA 1.La presente ordinanza disciplina la mobilit del personale docente, educativo ed A.T.A. per lanno scolastico 2017/2018. Le norme in essa contenute determinano le modalit di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilit del personale della scuola citato in premessa. 2.La presente ordinanza pubblicata allalbo del MIUR. - ART. 2 - TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA 1.Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per tutto il personale docente fissato al 13 aprile 2017 ed il termine ultimo fissato al 6 maggio 2017. 2.Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale educativo fissato al 13 aprile ed il termine ultimo fissato al 6 maggio. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale A.T.A. fissato al 4 maggio ed il termine ultimo fissato al 24 maggio. I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dal CCNI 2017/18 sono i seguenti: a) personale docente scuola dellinfanzia - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilit e dei posti disponibili 22 maggio 2017 - pubblicazione dei movimenti. 19 giugno 2017 scuola primaria - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilit e dei posti disponibili 22 maggio 2017 - pubblicazione dei movimenti 9 giugno 2017 scuola secondaria di I grado - termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilit e dei posti disponibili 15 giugno 2017 - pubblicazione dei movimenti 4 luglio 2017 scuola secondaria di II grado -termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilit e dei posti disponibili 3 luglio 2017 - pubblicazione dei movimenti 20 luglio 2017 mobilit professionale verso le discipline specifiche dei Licei musicali -termine ultimo comunicazione al SIDI dei posti disponibili 18 maggio 2017 - pubblicazione dei movimenti 7 giugno movimenti ai sensi del comma 9 dellart 4 del CCNI 12 giugno 2017 movimenti ai sensi del comma 10 dellart 4 del CCNI b) personale educativo -termine ultimo comunicazione allufficio delle domande di mobilit e dei posti disponibili 1 giugno -pubblicazione dei movimenti 30 giugno c) personale A.T.A. 1.Il termine iniziale per la presentazione delle domande di movimento per il personale ATA fissato al 4 maggio 2017 ed il termine ultimo fissato al 24 maggio 2017 . -termine ultimo comunicazione al SIDI delle domande di mobilit e dei posti disponibili 3 luglio 2017 - pubblicazione dei movimenti 24 luglio 2017 3.Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilit, riammesso nei termini entro 5 giorni dalla nomina e nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilit previsti, per ciascun ordine di scuola e tipo di personale, nella presente O.M.. 4.Termine ultimo per la presentazione della richiesta di revoca delle domande: dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI o allufficio dei posti disponibili. - ART. 3 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE 1.Il personale docente, ed A.T.A. deve inviare le domande di trasferimento e di passaggio, corredate dalla relativa documentazione, allUfficio scolastico Regionale Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarit o di assunzione attraverso il portale ISTANZE ON LINE del sito del MIUR. A tal fine, nellapposita sezione del sito MOBILITA saranno fornite indicazioni operative e la modulistica necessaria. Il personale educativo e i docenti che effettuano la mobilit professionale verso i posti delle discipline specifiche dei licei musicali inviano le domande in forma cartacea utilizzando i modelli presenti nella sezione MOBILITA del sito. Tali domande vanno inviate allUfficio provinciale competente per il liceo di destinazione che provveder alla valutazione delle medesime. In caso di presentazione di pi domande in relazione al comma 10 dellart 4 del CCNI le medesime andranno inviate anche alla provincia alla quale stata inviata la domanda ai sensi del comma 9. 2.Tale procedura consentita esclusivamente per le domande volontarie presentate entro il termine di scadenza. Pertanto le domande presentate dal personale dichiarato soprannumerario dopo la scadenza del termine relativo al personale docente e di quello relativo al personale A.T.A. o dal personale destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilit, devono essere presentate su modello cartaceo ed inviate allUfficio scolastico territorialmente competente per il tramite delle istituzioni scolastiche di servizio entro i termini per la comunicazione a SIDI delle domande del proprio ruolo. LUfficio territorialmente competente provveder allacquisizione della domanda a sistema ove previsto. Analoga possibilit consentita al personale che ha richiesto e non ottenuto la mobilit professionale verso i licei musicali. 3.Il personale, il cui rientro e restituzione al ruolo di provenienza viene disciplinato dal C.C.N.I. deve presentare domanda cartacea allUfficio scolastico regionale Ufficio territorialmente competente rispetto alla provincia scelta per il rientro, entro il quindicesimo giorno precedente il termine ultimo per la comunicazione delle domande a SIDI per il proprio ruolo ai fini dellassegnazione della scuola di titolarit prima delle operazioni di mobilit. Nellimpossibilit di ottenere le sedi richieste, per mancanza di disponibilit, gli interessati sono riammessi nei termini e possono presentare domanda di mobilit al predetto ufficio, il quale la acquisisce al sistema informativo per lassegnazione della titolarit definitiva nel corso delle operazioni di movimento. 4.Le domande dei docenti appartenenti ai ruoli della Val dAosta, intese ad ottenere il trasferimento o il passaggio nelle scuole del rimanente territorio nazionale, debbono essere inviate allUfficio scolastico regionale per il Piemonte, ufficio territoriale competente per la provincia di Torino che provveder allacquisizione della domanda a sistema entro i termini di cui allart 2. 5.Le domande debbono contenere le seguenti indicazioni: generalit dell'interessato (1); la scuola o lambito di titolarit ed eventualmente la scuola presso la quale il richiedente presta servizio per incarico triennale nel corrente anno scolastico (2); per i docenti delle scuole o istituti di istruzione secondaria la classe di concorso di titolarit (3). Le domande del personale ATA devono contenere le seguente indicazioni: generalit dell'interessato (1); la scuola o il comune di titolarit. Nella apposita sezione del modulo domanda debbono essere elencati i documenti allegati. I docenti che intendono usufruire della precedenza di cui al punto II dellart 13 del CCNI devono indicare come scuola di rientro la sede di organico che comprende la scuola di precedente titolarit. 6.I docenti e il personale ATA devono redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformit alle indicazioni e ai modelli contenuti nelle apposite sezioni del portale delle ISTANZE ON LINE e del sito Miur nellapposita sezione MOBILITA. 7.I docenti che effettueranno la mobilit utilizzeranno, in caso di presentazione della domanda in formato cartaceo, gli appositi moduli reperibili nel sito Miur nellapposita sezione MOBILITA. 8.Il personale educativo deve redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformit dei moduli reperibili nel sito Miur nellapposita sezione MOBILITA. 9.I docenti che intendono chiedere contemporaneamente il trasferimento ed il passaggio debbono presentare una domanda per il trasferimento e tante domande quanti sono i passaggi richiesti. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo. 10.In caso di richiesta contemporanea di trasferimento e di passaggio consentito documentare una sola delle domande, essendo sufficiente per l'altra il riferimento alla documentazione allegata alla prima. Le domande di passaggio di cattedra o di ruolo debbono contenere l'indicazione della specifica o delle specifiche abilitazioni possedute, ove necessarie per ottenere il passaggio, o del titolo di specializzazione per l'accesso a scuole con finalit speciali. Sono ritenuti validi, ove non specificato diversamente dal CCNI, solo i titoli posseduti alla data ultima di presentazione delle domande di cui allart. 2. 11.Al fine di poter consentire la partecipazione alle operazioni di mobilit territoriale e/o professionale di talune categorie, i termini per la presentazione delle relative domande vengono riaperti per: - il personale scolastico che conclude i corsi di riconversione professionale; - i docenti che concludono i corsi di sostegno. Il termine improrogabile per la presentazione della domanda di mobilit del predetto personale, fissato a cinque giorni prima delle date previste dallart. 2 della presente O.M. per la comunicazione al SIDI delle domande stesse; per altri titoli soggetti a valutazione si fa riferimento al termine ultimo fissato per la presentazione delle domande, previsto dal comma 1 art. 2 della presente O.M. 12.Il personale A.T.A. deve redigere le domande, sia di trasferimento che di passaggio, in conformit dei modelli reperibili nel sito Miur nellapposita sezione MOBILITA. 13. Relativamente al personale ATA, le istituzioni scolastiche devono inviare tempestivamente le domande di mobilit presentate dal personale agli Uffici territorialmente competenti rispetto alla provincia di titolarit del medesimo personale. 14. Le domande debbono essere corredate dalla documentazione attestante il possesso dei titoli per l'attribuzione dei punteggi previsti dalle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilit del personale della scuola, nonch da ogni altra certificazione richiesta dallo stesso contratto o dalla presente ordinanza. 15. I titoli di servizio valutabili ai sensi della relativa tabella devono essere attestati dall'interessato sotto la propria responsabilit con dichiarazione personale e riportati nell'apposita casella del modulo domanda. 16. I titoli valutabili per esigenze di famiglia devono essere documentati secondo quanto indicato nellart. 4 della presente O.M. 17.Le dichiarazioni mendaci, le falsit negli atti e l'uso di atti falsi sono puniti a norma delle disposizioni vigenti e comportano lannullamento del movimento ottenuto e la restituzione alla precedente titolarit o, in caso di indisponibilit di questultima, allambito territoriale corrispondente alla medesima. --------------- (1) Le donne coniugate indicano esclusivamente il proprio cognome di nascita. (2) I docenti titolari sui posti per listruzione degli adulti devono indicare nello spazio riservato all'unit scolastica di titolarit il codice e la dizione in chiaro del centro territoriale nei centri provinciali per listruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263.I docenti che non hanno ottenuto una titolarit su ambito a seguito dei movimenti dellanno scolastico 16/17 (art. 2 comma 3 del CCNI) devono indicare la provincia di assunzione. (3) Va fatto riferimento alle classi di concorso di cui D.P.R. 19 del 14 febbraio 2016 e successive integrazioni e modifiche secondo la tabella di confluenza sintetica che verr pubblicata nellapposita sezione del sito MIUR MOBILITA - ART. 4 - DOCUMENTAZIONE DELLE DOMANDE 1.Le domande sono prese in esame solo se redatte utilizzando lapposito modulo presente nella sezione ISTANZE ON LINE e reperibile nel sito Miur nellapposita sezione MOBILITA. Il mancato utilizzo dellapposito modulo comporta lannullamento delle domande. 2.Le domande vanno corredate dalle dichiarazioni dei servizi prestati, redatte in conformit ai modelli reperibili nel sito Miur nellapposita sezione MOBILITA. Il diritto allattribuzione del punteggio una tantum di cui alle tabelle allegate al C.C.N.I. mobilit, deve essere attestato con dichiarazione personale, analoga al modello reperibile nella sezione ISTANZE ON LINE o nel nellapposita sezione MOBILITA del sito MIUR, modello nella quale si elencano gli anni in cui non stata presentata la domanda di mobilit volontaria in ambito provinciale alle condizioni previste nelle tabelle suddette e secondo le precisazioni riportate nella note del C.C.N.I.. La valutazione delle esigenze di famiglia (1) e dei titoli deve avvenire ai sensi delle tabelle di valutazione allegate al contratto sulla mobilit del personale della scuola e va effettuata esclusivamente in base alla documentazione da produrre da parte degli interessati unitamente alla domanda, nei termini previsti. Ai fini della validit di tale documentazione si richiamano le disposizioni contenute nelle note alle tabelle di valutazione allegate al CCNI. 3.In merito alle certificazioni mediche si precisa quanto segue: lo stato di disabilit deve essere documentato con certificazione o copia autenticata rilasciata dalle commissioni mediche, funzionanti presso le A.S.L., di cui all'art. 4, della legge n. 104/92. Qualora tali commissioni non si pronuncino entro 45 giorni dalla presentazione della domanda, gli interessati, ai sensi dell'art. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423 e modificato successivamente con D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, documentano, in via provvisoria, la situazione di disabilit, con certificazione rilasciata, ai soli fini previsti dagli articoli 21 e 33 della legge n. 104/1992 e dallarticolo 42 del D.L.vo 26 marzo 2001, n. 151, da un medico specialista nella patologia denunciata in servizio presso l'A.S.L. da cui assistito l'interessato. Laccertamento provvisorio di cui allart. 2, comma 2, del D.L. 27.8.93 n. 324, convertito con modificazioni dalla legge 27.10.93, n. 423 e modificato successivamente con D.L. n. 90 del 24 giugno 2014 produce effetto fino allemissione dellaccertamento definitivo da parte della commissione. La commissione medica di cui allart. 4 della L. 104/92, deve pronunciarsi, in ordine agli accertamenti di propria competenza di cui al medesimo art. 4, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda di accertamento; la situazione di disabilit in caso di soggetti con patologie oncologiche pu essere documentata, in via provvisoria, con la citata certificazione, qualora le commissioni non si pronuncino, come previsto dallart. 6, comma 3 bis del D.L. n. 4 del 2006, convertito in L. 80/2006, entro 15 giorni dalla domanda degli interessati. La mancata emissione dell'accertamento definitivo per il decorso dei quindici giorni deve essere rilevata e dichiarata in sede del predetto accertamento provvisorio; ai sensi dellart. 94 comma 3 della L. 289/02 la situazione di gravit delle persone con sindrome di Down pu essere documentata, anche ai fini della mobilit, mediante certificazione del medico di base. Tale accertamento produce effetto fino all'emissione dell'accertamento definitivo da parte della commissione medica di cui all'art. 1 della legge 15.10.1990 n. 295 integrata, ex art. 4 della legge n. 104/92, da un operatore sociale e da un esperto in servizio presso le A.S.L.. E fatto obbligo all'interessato di presentare la certificazione definitiva entro 10 giorni dalla ricezione del relativo atto; per le persone disabili che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 21, della legge n. 104/92 necessario che risulti chiaramente, anche in certificazioni distinte, la situazione di disabilit e il grado di invalidit civile superiore ai due terzi o le minorazioni iscritte alle categorie prima, seconda e terza della tabella A) annessa alla legge 10.8.50, n. 648, riconosciute al medesimo; tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidit e quelle relative all'accertamento della disabilit sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue: per le persone disabili maggiorenni di cui all'art. 33, comma 6 della legge n. 104/92: nelle predette certificazioni deve risultare la situazione di gravit della disabilit; per le persone disabili assistite (art. 33, comma 5 e 7): nelle certificazioni deve risultare la situazione di gravit della disabilit e la necessit di una assistenza, globale e permanente, cos come previsto dall'art. 3, comma 3, della legge n. 104/92 ovvero tenendo conto di quanto disposto dallart. 38, comma 5 della legge 23 dicembre 1998, n. 448. A tal fine il genitore, anche adottivo ed il coniuge (2) e il figlio unico in grado di prestare assistenza e il fratello o sorella in sostituzione dei genitori (come previsto dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) debbono comprovare che il disabile non ricoverato a tempo pieno presso istituti specializzati con dichiarazione personale ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni; per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia: nelle certificazioni deve necessariamente risultare lassiduit della terapia e listituto nel quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.. Sar cura degli uffici scolastici territorialmente competenti verificare che sui certificati medici, redatti secondo le disposizioni suesposte e presentati dal personale interessato al fine del riconoscimento del beneficio, risultino le attestazioni sopra richieste. 4. In merito alla documentazione del rapporto di parentela e dellassistenza con carattere di unicit si precisa quanto segue: il coniuge (2), il genitore, il figlio referente unico che presta assistenza, il fratello o sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravit, nel caso in cui i genitori sono scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perch totalmente inabili, che assistano il soggetto disabile i quali intendano beneficiare della precedenza prevista dal CCNI, dovranno documentare i seguenti "status e condizioni" secondo le modalit appresso indicate: il rapporto di parentela, di adozione, di affidamento e di coniugio con il soggetto disabile deve essere documentato con dichiarazione personale sotto la propria responsabilit, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. l'attivit di assistenza con carattere di unicit (art. 33, comma 3, L. 104/1992 come modificato dallart. 24 comma 1 lettera a) della L. 183/2010) a favore del soggetto disabile deve essere documentata con dichiarazione personale sotto la propria responsabilit, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n.445 e successive modifiche ed integrazioni. la presentazione di tale documentazione prevista esclusivamente nei casi di assistenza al genitore. lassistenza con carattere di unicit esercitata dai beneficiari della precedenza ex art. 33, commi 5 e 7, dovr essere effettivamente svolta alla data di scadenza per la presentazione della domanda di mobilit e deve sussistere entro 10 giorni prima del termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande. E fatto obbligo agli interessati di dichiarare entro tale termine leventuale cessazione dellattivit di assistenza al familiare disabile e la conseguente perdita del diritto alla precedenza. la situazione di non ricovero a tempo pieno del soggetto disabile in istituto specializzato, deve essere documentata mediante dichiarazione personale sotto la propria responsabilit, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni. il fratello o la sorella conviventi di soggetto disabile in situazione di gravit che assistano il medesimo, in quanto i genitori siano scomparsi o impossibilitati ad occuparsi del figlio disabile perch totalmente inabili (sentenza della Corte Costituzionale n. 233/2005) devono comprovare la stato di totale inabilit dei genitori con idonea documentazione di invalidit. il domicilio del soggetto disabile assistito documentato mediante autocertificazione (3). per i figli tossicodipendenti l'attuazione di un programma terapeutico e socio-riabilitativo deve essere documentato con certificazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata in cui avviene la riabilitazione stessa (artt.114, 118 e 122 D.P.R. 9.10.1990, n. 309). L'interessato deve comprovare, sempre con dichiarazione personale, che il figlio tossicodipendente pu essere assistito soltanto nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarit non esiste una struttura pubblica o privata presso la quale il medesimo pu essere sottoposto a programma terapeutico e socio-riabilitativo, ovvero perch in tale comune - residenza abituale - il figlio tossicodipendente viene sottoposto a programma terapeutico con l'assistenza di un medico di fiducia come previsto dall'art. 122, comma 3, citato D.P.R. n. 309/1990. In mancanza di detta dichiarazione, la documentazione esibita non viene presa in considerazione. 5. In merito alla documentazione per i beneficiari della precedenza ex art. 17, della legge 28/07/1999, n. 266 e dellart. 2, della legge 29/03/2001, n. 86 si precisa quanto che per fruire della precedenza prevista al coniuge (2) convivente rispettivamente del personale militare o del personale cui viene corrisposta l'indennit di pubblica sicurezza e che si trovi nelle condizioni previste dall'art. 17 della legge 28/07/1999, n. 266 e dellart. 2 della legge 29/03/2001 n. 86, il personale interessato dovr allegare una autocertificazione, dalla quale risulti che il medesimo sia stato trasferito in tale sede d'autorit, nonch una dichiarazione in carta semplice, sotto la propria personale responsabilit, con la quale il coniuge (2) trasferito si dichiari convivente con il richiedente. 6. In merito alla documentazione per usufruire delle maggiorazioni di punteggio derivanti da esigenze di famiglia si precisa che il punteggio per il ricongiungimento al coniuge (2), ai genitori o ai figli attribuito solo se la residenza della persona alla quale si richiede il ricongiungimento comprovata, ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, con una dichiarazione personale, anche redatta dallinteressato, nella quale lo stesso dichiari che la decorrenza delliscrizione anagrafica anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione allalbo dellufficio territorialmente competente dellO.M. concernente lindicazione dei termini di presentazione della domanda (5). 7.Tutte le predette documentazioni devono essere prodotte contestualmente alle domande di trasferimento e possono essere inviate anche in formato digitale. 8.Deve, inoltre, essere allegata una dichiarazione personale, redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni dalla quale risulti il grado di parentela che intercorre tra il richiedente e la persona cui intende ricongiungersi (3). 9.Analogamente, con dichiarazione personale pu essere comprovata l'esistenza di un figlio maggiorenne affetto da infermit o difetto fisico o mentale, che sia causa di inidoneit permanente ed assoluta a proficuo lavoro. Tale stato deve essere documentato con apposita certificazione sanitaria o copia autenticata della medesima, rilasciata dalle ASL o dalle previgenti commissioni mediche provinciali, ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio. 10.Dal requisito della residenza si prescinde quando si chiede il ricongiungimento al familiare destinato a nuova sede per motivi di lavoro nei tre mesi antecedenti alla data di emanazione dell'ordinanza. In tal caso, per lattribuzione del punteggio, deve essere presentata una dichiarazione del datore di lavoro che attesti tale circostanza. 11.Il ricovero permanente del figlio, del coniuge (2) o degli altri familiari minorati deve essere documentato con certificato rilasciato dall'istituto di cura. Il bisogno, da parte dei medesimi, di cure continuative tali da comportare di necessit la residenza o il domicilio nella sede dell'istituto di cura, deve essere, invece, documentato con certificato rilasciato da ente pubblico ospedaliero o dall'azienda sanitaria locale o dall'ufficiale sanitario o da un medico militare. 12.La necessit di cure continuative, invece, deve essere documentata con certificato rilasciato dalle competenti unit sanitarie locali. Dalla certificazione si deve rilevare se l'assiduit della terapia sia tale da comportare necessariamente la residenza nella sede dell'istituto di cura. L'interessato deve, inoltre, comprovare con dichiarazione personale, che il figlio, il coniuge (2) o gli altri familiari minorati, possono essere assistiti solo nel comune richiesto per trasferimento, in quanto nella sede di titolarit non esiste un istituto di cura nel quale i medesimi possano essere assistiti. 13.Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia si precisa che i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche ai figli adottivi, in affidamento preadottivo ovvero in affidamento. 14.In caso di attestazione di invalidit personale lAmministrazione si riserva di valutare eventuali rinvii alla competente Commissione medica regionale per verificare eventuali profili di inidoneit allinsegnamento. 15.Nelle more dell'effettuazione delle eventuali visite di revisione e del relativo iter di verifica, i minorati civili e le persone con handicap in possesso di verbali in cui sia prevista rivedibilit conservano tutti i diritti acquisiti in materia di benefici, prestazioni e agevolazioni di qualsiasi natura. La convocazione a visita, nei casi di verbali per i quali sia prevista la rivedibilit, di competenza dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). 16.A norma delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, l'interessato pu attestare con dichiarazioni personali l'esistenza di figli minorenni (precisando in tal caso la data di nascita), lo stato di celibe, nubile, coniugato, vedovo o divorziato, il rapporto di parentela con le persone con cui chiede di ricongiungersi, la residenza e il domicilio delle medesime (3), l'inclusione nella graduatoria di merito in pubblico concorso per esami (4), i diplomi di specializzazione, i diplomi universitari, i corsi di perfezionamento, i diplomi di laurea, il dottorato di ricerca, il superamento del periodo di prova per coloro che chiedono la mobilit professionale. Ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dalla tabella titoli generali per i trasferimenti ed per la mobilit professionale, nella relativa dichiarazione deve essere indicata la durata, almeno annuale, del corso con il superamento della prova finale. Quanto previsto all'art. 13 ed all art. 40 punto IV) del C.C.N.I come condizione per beneficiare della precedenza da parte del figlio che assiste un genitore disabile in situazione di gravit, pu essere attestato sempre con dichiarazione personale in cui asserisca di essere l'unico ad avere richiesto di fruire dei permessi per l'intero anno scolastico in corso, ovvero dichiarando che nessun altro parente o affine ne abbia fruito nel corrente anno scolastico. Il personale che chiede il passaggio deve dichiarare di possedere labilitazione o lidoneit richiesta. 17.I docenti che, nell'anno scolastico precedente a quello cui sono riferite le operazioni di mobilit professionale, sono utilizzati su altra classe di concorso, diversa da quella di titolarit, per la quale hanno l'abilitazione, devono allegare una dichiarazione personale, resa sotto la propria responsabilit, con la quale attestano tale utilizzazione, indicando la classe di concorso di titolarit e quella di utilizzazione. 18.Il personale educativo che chiede il passaggio dal ruolo ordinario al ruolo speciale deve dichiarare, a pena di esclusione, il possesso della prescritta specializzazione. 19.In attuazione della relativa precedenza prevista dal C.C.N.I. sulla mobilit, il personale che a seguito della riduzione del numero delle aspettative sindacali retribuite, intenda avvalersi della precedenza nei trasferimenti interprovinciali a domanda deve dichiarare di aver svolto attivit sindacale e di aver avuto il domicilio negli ultimi tre anni nella sede richiesta; tale diritto pu essere esercitato solo nellanno successivo al venire meno del distacco sindacale. 20.Per quanto riguarda la documentazione e le certificazioni prodotte ai sensi della presente O.M. e del C.C.N.I. sulla mobilit, gli Uffici Scolastici Regionali e le istituzioni scolastiche sono tenuti allosservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000, e successive modifiche ed integrazioni. 21.Per quanto riguarda le certificazioni e la documentazione di cui al presente articolo, gli uffici competenti sono tenuti allosservanza delle disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive contenute nel D.P.R. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. 22.LAmministrazione si riserva il diritto di effettuare verifiche campionarie sulla documentazione presentata da quanti abbiano ottenuto il trasferimento o passaggio in forza delle precedenze previste da contratto e di procedere, in caso di dichiarazioni mendaci, alla revoca del trasferimento. Le dichiarazioni mendaci, la falsit negli atti e luso di atti falsi, nei casi previsti dal D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, sono puniti a norma delle disposizioni vigenti in materia. -------------- (1) Nell'ambito della valutazione delle esigenze di famiglia i punteggi riferiti "al figlio" si intendono estesi anche al figlio adottivo o in affidamento preadottivo o in affidamento. (2) Ai sensi della legge 76 del 20 maggio 2016 per coniuge si intende anche la parte dellunione civile (3) La residenza del familiare deve essere attestata con dichiarazione personale redatta ai sensi delle disposizioni contenute nel D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, nella quale linteressato deve dichiarare che la decorrenza delliscrizione anagrafica anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione allalbo dellufficio territorialmente competente dellO.M. concernente la mobilit. Il domicilio deve essere attestato con dichiarazione personale redatta ai sensi della normativa suddetta, nella quale linteressato deve dichiarare che la decorrenza dellelezione del domicilio anteriore di almeno tre mesi alla data di pubblicazione allalbo dellufficio territorialmente competente dellO.M. concernente la mobilit. (4) Linteressato presenter una dichiarazione personale in carta semplice con l'espressa e precisa indicazione degli estremi del concorso superato, per quanto riguarda il concorso di cui al D.D.G. del 23 febbraio 2016 vengono considerati i soli docenti utilmente collocati nelle graduatorie di merito ai sensi dellart. 1 comma 109 della legge 107/15 punto a). (5) Per i figli nati entro la scadenza dei termini per la presentazione delle domande si prescinde da tale requisito - ART. 5 - REVOCHE, RINUNCE E REGOLARIZZAZIONI DELLE DOMANDE 1.Successivamente alla scadenza dei termini per la presentazione delle domande di trasferimento e di passaggio non pi consentito integrare o modificare (anche per quanto riguarda lordine) le preferenze gi espresse. 2.E' consentita la revoca delle domande di movimento presentate o la regolarizzazione della documentazione allegata. La richiesta di revoca deve essere inviata tramite la scuola di servizio o presentata allUfficio territorialmente competente ed presa in considerazione soltanto se pervenuta non oltre il quinto giorno utile prima del termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nellart. 2 della presente O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili (1). 3.Le istanze inviate dopo tale data possono essere prese in considerazione solo per gravi motivi validamente documentati ed a condizione che pervengano entro il termine ultimo, previsto per ciascuna categoria di personale nellart. 2 della presente O.M., per la comunicazione al SIDI dei posti disponibili (1). 4.L'aspirante, qualora abbia presentato pi domande di movimento, sia di trasferimento che di passaggio, deve dichiarare esplicitamente se intende revocare tutte le domande o alcune di esse. In tale ultimo caso deve chiaramente indicare le domande per le quali chiede la revoca. In mancanza di tale precisazione la revoca si intende riferita a tutte le domande di movimento. 5.Non ammessa la rinuncia, a domanda, del trasferimento concesso, salvo che tale rinuncia venga richiesta per gravi motivi sopravvenuti debitamente comprovati e a condizione, altres, che il posto di provenienza sia rimasto vacante e che la rinuncia non incida negativamente sulle operazioni relative alla gestione dellorganico di fatto. Il posto reso disponibile dal rinunciatario non influisce sui trasferimenti gi effettuati e non comporta, quindi, il rifacimento degli stessi. 6.Il procedimento di accettazione o diniego della richiesta di rinuncia o di revoca deve, a norma dellart. 2 della legge 241/90, essere concluso con un provvedimento espresso. ------------------------------------ (1) Fa fede il protocollo della scuola alla quale stata presentata listanza di revoca ovvero quello dellufficio ricevente o la ricevuta della pec. - ART. 6 - ORGANI COMPETENTI A DISPORRE I TRASFERIMENTI ED I PASSAGGI PUBBLICAZIONE DEL MOVIMENTO E ADEMPIMENTI SUCCESSIVI 1.I trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. sono disposti dal Direttore Generale dellUfficio scolastico regionale o dai Dirigenti degli Uffici territoriali dellamministrazione da questultimo delegati entro le date stabilite dal precedente articolo 2. Lelenco di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio viene pubblicato allalbo dellUfficio territoriale di destinazione, con lindicazione, a fianco di ogni nominativo, della scuola o dellambito di destinazione, della tipologia di posto richiesto, del punteggio complessivo, delle eventuali precedenze, nel rispetto delle norme di cui al D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, dellUfficio territoriale che ha valutato la domanda e dellesito ottenuto. In particolare, per gli assistenti tecnici, sono riportati i codici delle aree professionali richieste nella domanda. 2.Al personale che ha ottenuto il trasferimento o il passaggio viene data comunicazione del provvedimento presso lUfficio territorialmente cui stata presentata la domanda e per posta elettronica allindirizzo inserito allatto della registrazione nel portale ISTANZE ON LINE. 3.Contemporaneamente alla pubblicazione degli elenchi e alla comunicazione del provvedimento alle istituzioni scolastiche, gli Uffici territorialmente competenti provvedono alle relative comunicazioni: - alla scuola o istituto di provenienza; - alla scuola o istituto di destinazione; - al locale dipartimento provinciale del tesoro. 4.I dirigenti scolastici degli istituti dove il personale trasferito deve assumere servizio dallinizio dellanno scolastico cui si riferisce il trasferimento devono comunicare lavvenuta assunzione di servizio esclusivamente allUfficio territorialmente competente e al competente dipartimento provinciale del tesoro. 5. Il personale che non ha ottenuto il trasferimento viene data comunicazione per posta elettronica allindirizzo inserito allatto della registrazione nel portale ISTANZE ON LINE e potr consultare, attraverso lapposita funzione resa disponibile su ISTANZA ON LINE lesito della propria domanda 6.Laccesso agli atti relativi alle procedure di mobilit di competenza dellUfficio dellAmministrazione presso il quale stata presentata la domanda di mobilit. Detto Ufficio provveder ad acquisire anche gli atti relativi a domande presentate presso altri Uffici dellamministrazione. - ART. 7 - FASCICOLO PERSONALE 1.I dati personali dei soggetti interessati alla mobilit devono essere utilizzati solo per fini di carattere istituzionale e per lespletamento delle procedure legate alla stessa mobilit; i dati in questione possono essere comunicati o diffusi ai soggetti pubblici alle condizioni di cui ai commi 2 e 3 dellart. 19 del D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 Codice in materia di protezione dei dati personali - e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto attiene al trattamento dei dati sensibili personali, si fa riferimento ai principi generali richiamati dal citato D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni, in materia di trattamento di dati sensibili da parte di soggetti pubblici. 2.I fascicoli personali di coloro che risultano trasferiti sono trasmessi, a cura dellUfficio territorialmente competente rispetto alla provincia di provenienza, allUfficio territorialmente competente rispetto alla provincia di destinazione con linizio del nuovo anno scolastico. TITOLO II - PERSONALE DOCENTE -ART. 8 - DOMANDA DI TRASFERIMENTO E DI PASSAGGIO DI CATTEDRA 1.Gli insegnanti di ruolo che siano per qualsiasi motivo in attesa della sede di titolarit possono partecipare ai movimenti secondo le modalit contenute nel contratto collettivo nazionale integrativo sulla mobilit. A tal fine lUfficio territorialmente competente provveder ad assegnare loro un ambito territoriale secondo le modalit previste dal CCNI; nel caso di personale in esubero tale assegnazione comporta lobbligo di presentare domanda di mobilit, diversamente per tale personale sar disposta la mobilit dufficio a punti 0. Il personale immesso in ruolo ai sensi dellart 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 che non ha ottenuto nel corso della mobilit 16/17 un ambito territoriale di titolarit partecipa alle operazioni solo tra province diverse. Pertanto tutte le preferenze espresse da questi docenti verranno considerate a partire del punto 24 dellordine delle operazioni. Tale condizione verr comunicata a detto personale prima della presentazione della domande di mobilit per posta elettronica allindirizzo inserito allatto della registrazione nel portale ISTANZE ON LINE. 2.I docenti delle scuole ed istituti di istruzione secondaria che intendono chiedere contemporaneamente trasferimento e passaggio di cattedra, devono precisare, nell'apposita sezione del modulo-domanda di passaggio di cattedra, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intendono dare precedenza e, in caso di pi domande di passaggio, con quale ordine intendono che esse siano trattate. 3.E consentito il passaggio dalle cattedre degli istituti e scuole con lingua d'insegnamento italiana alle cattedre degli istituti e scuole con lingua d'insegnamento slovena e viceversa, anche comprese nella medesima classe di concorso, a condizione che l'aspirante sia in possesso dell'abilitazione specifica o ne abbia ottenuto l'estensione con gli esami di accertamento della conoscenza linguistica indetti con D.M. 20 agosto 1974 o con la O.M. 13 agosto 1976. Per il passaggio nelle scuole con lingua d'insegnamento slovena l'interessato deve essere, altres, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 425 del decreto legislativo n. 297/94. A tal fine le operazioni di mobilit in ingresso per le scuole di lingua slovena saranno convalidate dallUfficio competente prima della pubblicazione del movimento, in caso di mancanza di requisiti il trasferimento verr annullato. 4.Il personale immesso in ruolo con riserva partecipa alle ordinarie operazioni di mobilit, la nuova titolarit ottenuta sottoposta alla medesima riserva della precedente. 5.Eventuali rettifiche di titolarit, in esito a sentenze definitive, dovranno avvenire prima della chiusura delle funzioni di convalida delle domande di mobilit di cui allart 2 e gli interessati potranno produrre domanda di trasferimento anche oltre i termini previsti in caso di esecuzioni avvenute oltre i medesimi. Nel caso in cui lesecuzione preveda lattribuzione di una titolarit su ambito in soprannumero la mobilit sar obbligatoria, e quindi attivata dufficio in caso di inerzia dellinteressato. I destinatari di provvedimenti cautelari restano titolari, sino a conclusione definitiva del contenzioso, sui posti assegnati dal movimento e da questi ultimi potranno procedere con la richiesta di trasferimento. - ART. 9 - INDICAZIONI DELLE PREFERENZE 1.Le preferenze esprimibili sono quindici e debbono essere indicate nell'apposita sezione del modulo-domanda. 2.Le preferenze possono essere del seguente tipo: a) scuola (1) (2); b)ambito territoriale c)provincia; Possono essere espresse al massimo cinque preferenze per le singole scuole. La preferenza per lambito di titolarit o la preferenza sintetica per la propria provincia di titolarit possono essere espresse unicamente per il trasferimento su altra tipologia di posto o per la mobilit professionale. Per le province di Bolzano e Trento si fa riferimento al successivo articolo 17. In caso di preferenza di ambito o provincia possono inoltre essere espresse, le seguenti disponibilit: a) istruzione degli adulti, che comprende: corsi serali degli istituti di secondo grado centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per listruzione degli adulti (2) b) sezioni carcerarie ove esprimibili c) sezioni ospedaliere d) licei europei 4. Lindicazione delle disponibilit vale per lassegnazione agli ambiti nei quali sono presenti tali tipologie di scuole, senza tale specifica disponibilit non possibile lassegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti disponibili su ambito territoriale riferibili alle tipologie indicate non vengono considerati utili ai fini del trasferimento per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilit. 5. Il personale che avr espresso la propria disponibilit allinsegnamento su detti posti, potr essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiamo espresso tale disponibilit. In caso di trasferimento avvenuto attraverso tale preferenza il personale tenuto ad accettare la proposta di incarico per detti posti. Qualora il trasferimento sia avvenuto per punteggio il docente non ha vincolo ad accettare tali proposte. 6. Quanti intendano rendersi disponibili per i posti di cui alle lettere a), b), c) dovranno inoltre indicare se in caso di assegnazione allambito territoriale per naturale ordine di graduatoria intendano comunque rendersi prioritariamente disponibili per le tipologie di posto indicate. Nel caso si diano pi disponibilit si segue lordine delle lettere. 7. Gli insegnanti aspiranti al movimento hanno, quindi, la possibilit di chiedere, con una sola preferenza sintetica provincia, tutti gli ambiti ubicati rispettivamente nell'area territoriale della provincia. Per le province di Bolzano e Trento si fa riferimento al successivo articolo 17. 8.Le preferenze devono essere espresse indicando l'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, disponibili sul sito internet del Ministero dellIstruzione, dellUniversit e della Ricerca nellapposita sezione MOBILITA. La denominazione ufficiale, delle predette preferenze, costituita da un codice e da una dizione in chiaro, deve essere comprensiva anche del codice meccanografico. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo, la preferenza medesima viene considerata come non espressa, salvo che non vengano prodotti reclami. Le scuole sono esprimibili unicamente tramite il codice sede di organico. 9. Non sono considerate valide, ai fini del trasferimento, le preferenze coincidenti o comprensive dell'unit scolastica di titolarit o di incarico del docente, relativamente alla tipologia di posto su cui titolare. In caso di presentazione di domanda condizionata al permanere della situazione di soprannumerariet linteressato pu indicare nel modulo-domanda anche la preferenza corrispondente allambito di titolarit. 10.I docenti che partecipano al movimento possono esprimere preferenze relative a posti di sostegno, se in possesso del prescritto titolo di specializzazione. Il personale docente immesso in ruolo per l'insegnamento su posti di sostegno pu presentare domanda di mobilit solo per tale tipologia di posto per i primi cinque anni dalla decorrenza giuridica dellimmissione in ruolo. 11.Nei trasferimenti quanti intendano avvalersi delle precedenze previste dallart. 13 del CCNI sulla mobilit, dovranno prioritariamente indicare, almeno una scuola del comune (3) per il quale hanno diritto alla precedenza oppure lambito che comprende o compreso nel predetto comune in caso di preferenza per ambito. Dopo la prima preferenza di scuola o di ambito relativa a detto comune pu essere indicata altra preferenza di scuola o di ambito relativa ad altro comune. Resta inteso che per prima preferenza si intende sempre la prima delle preferenze relative alla provincia per la quale si esercita il diritto di precedenza pertanto possibile indicare prima preferenze relative ad altre province. 12. Il personale in posizione di soprannumero, in caso di mancata presentazione della domanda, verr movimentato dufficio secondo la catena di prossimit tra gli ambiti che sar pubblicata sullo spazio MOBILITA del sito Miur partendo dallambito comprendente la scuola di precedente titolarit. La mobilit avviene su tutte le scuole disponibili a partire dallambito corrispondente alla precedente titolarit, per ciascun ambito in subordine vengono considerate le disponibilit dellistruzione per adulti. In caso di domanda condizionata qualora siano espresse preferenze interprovinciali prima di quelle della propria provincia il docente non viene riassorbito se vengono soddisfatte le preferenze interprovinciali. Il personale in esubero titolare nella provincia in caso di mancato ottenimento di una delle preferenze espresse viene movimentato dufficio su tutti gli ambiti della provincia a partire dallambito corrispondente alla prima preferenza espressa. In caso di mancata presentazione della domanda, la mobilit avviene dufficio con punti 0 a partire dallambito corrispondente allultima scuola di servizio se nella provincia o dallambito di attuale titolarit. 13 I docenti che intendano usufruire della possibilit di trasferirsi allinterno della provincia alla quale apparteneva un comune trasferito in altra provincia a seguito di provvedimenti regionali dovr comunicarlo all ufficio provinciale della provincia nella quale intende ritornare, che provveder ad assegnarlo a domanda ad un ambito della medesima. In tal caso lattuale titolarit sulla sede di organico viene meno e il docente viene considerato alla pari di un docente in esubero su ambito. Per mantenere la titolarit detto personale deve partecipare al movimento con le stesse modalit previste per gli altri docenti, considerando quindi le preferenze per la provincia di precedente titolarit come interprovinciali. ------------- (1) La preferenza relativa ai posti di sostegno, ai posti di tipo speciale, ai posti dellorganico di circolo - ivi compresi i posti per linsegnamento della lingua inglese - va pertanto espressa facendo riferimento al circolo mediante la trascrizione del plesso sede di organico. I docenti devono fare riferimento al codice e alla dizione in chiaro della sede di organico. (2) I CPIA sono esprimibili attraverso i codici delle singole sedi di organico (ex C.T.P.) (3) Qualora nel comune di assistenza non vi siano scuole esprimibili andr indicato per prima una scuola del comune viciniore secondo le attuali prossimit, nel caso questultima sia in altro ambito, se si esprime una preferenza di ambito il primo ambito indicato dovr essere questultimo. - ART 10 - ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI 1.Le domande di trasferimento dei docenti in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici allUfficio territorialmente competente, entro cinque giorni dalla scadenza del termine stabilito per linserimento delle predette domande a SIDI. 2.LUfficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilit, nonch al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando allinteressato il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti allindirizzo di posta elettronica inserito allatto della registrazione nel portale ISTANZE ON LINE . L'insegnante ha facolt di far pervenire allUfficio territorialmente competente, entro 10 giorni dalla ricezione e comunque entro il quinto giorno utile prima dellinserimento a SIDI delle domande del rispettivo ordine di scuola, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nel C.C.N.I. sulla mobilit. Lufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche ove ritenga di accogliere i medesimi dandone notifica solo in tal caso allinteressato. Avverso le valutazioni delle domande non sono possibili ulteriori modalit di reclamo. ART. 11 POSTI IN ORGANICO NELLA SCUOLA DELLINFANZIA 1.I posti in organico nella scuola dellinfanzia (ivi compresi quelli di tipo speciale e di sostegno e i posti delle scuole ospedaliere) sono richiedibili mediante lindicazione del codice e della dizione in chiaro della sede di organico. Lorganico assegnato agli istituti comprensivi richiedibile mediante lindicazione della scuola alla quale amministrativamente assegnato lorganico medesimo (1) I posti speciali sono assegnabili solo a quanti avranno espresso l indicazione del titolo che d diritto ad insegnare sui medesimi. In questo caso andr inoltre indicato lordine di preferenza tra posto comune, posto di sostegno e posto speciale. 2. Nelle preferenze per ambito o nelle preferenze sintetiche di provincia i posti delle scuole ospedaliere sono richiedibili mediante indicazione di disponibilit ad insegnare sui medesimi Il personale che avr espresso la propria disponibilit allinsegnamento su detti posti, potr essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilit. In caso di trasferimento avvenuto attraverso tale precedenza il personale tenuto ad accettare la proposta di incarico per detti posti. Qualora il trasferimento sia avvenuto per punteggio il docente non ha vincolo ad accettare tali proposte. 3.Il trasferimento sui posti di diversa tipologia di sostegno allinterno della medesima sede di organico per il docente in soprannumero in una delle tipologie avviene con precedenza rispetto agli altri aspiranti. --------------- (1)Tale scuola individuabile nel B.U. delle scuole con la dicitura Sede di organico-esprimibile dal personale docente. - ART. 12 POSTI DELLORGANICO NELLA SCUOLA PRIMARIA 1.I posti per linsegnamento della lingua inglese istituiti nellambito dellorganico dellautonomia sono richiedibili dagli insegnanti in possesso del prescritto titolo previsto dal contratto sulla mobilit (1), attraverso lespressione del codice e della dizione in chiaro del plesso sede di organico. Il docente interessato deve compilare lapposita sezione del modulo domanda indicando se intende partecipare esclusivamente al trasferimento per ottenere la titolarit sui posti per linsegnamento della lingua inglese nellambito dellorganico dellautonomia richiesto ovvero se intende partecipare al trasferimento per ottenere anche altri posti dellorganico dellautonomia richiesto. In tale seconda eventualit ciascuna preferenza viene esaminata secondo lordine di priorit espresso nella domanda; in assenza di questultima indicazione ciascuna preferenza viene esaminata prioritariamente in relazione ai posti per la lingua inglese e successivamente in relazione agli altri posti dellorganico eventualmente vacanti e disponibili. Laspirante al trasferimento pu chiedere anche i posti per linsegnamento della lingua inglese istituiti nellorganico dellautonomia; in tal caso, tra le preferenze espresse deve indicare il codice della sede di titolarit (2), ovviamente previa compilazione della sezione riguardante i posti per linsegnamento della lingua inglese. Il trasferimento a domanda tra i posti dellorganico dellautonomia (da comune a lingua inglese o viceversa) nella propria scuola avviene con le modalit previste dallallegato 1 del contratto sulla mobilit anche per i titolari di incarico triennale nella stessa scuola. 2.Lorganico assegnato agli istituti comprensivi ivi compresi i posti per linsegnamento della lingua inglese richiedibile mediante lindicazione del plesso al quale amministrativamente assegnato lorganico medesimo (2) ovvero mediante lindicazione della preferenza sintetica provincia, che comprenda tale plesso. 3.Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale che chiede il passaggio di ruolo sui posti dellorganico sede, ivi compresi i posti per linsegnamento della lingua inglese. 4.Nelle preferenze per ambito o nella preferenza sintetica provinciali i posti speciali presenti negli ambiti sono assegnabili solo a quanti avranno indicato il titolo ad insegnare sui medesimi In questo caso andr inoltre indicato lordine di preferenza tra posto comune, posto di sostegno e posto speciale. 5.I posti delle sezioni ospedaliere sono richiedibili mediante indicazione di disponibilit ad insegnare sui medesimi, il personale che avr espresso la propria disponibilit allinsegnamento su detti posti, potr essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilit. In caso di trasferimento avvenuto attraverso tale precedenza il personale tenuto ad accettare la proposta di incarico per detti posti. Qualora il trasferimento sia avvenuto per punteggio il docente non ha vincolo ad accettare tali proposte. 6.I posti di insegnamento per adulti CPIA sono indicati mediante preferenza puntuale di sede di organico (ex Ctp) o mediante indicazione di disponibilit in caso di preferenza di ambito o di provincia. In caso di CPIA interprovinciali il docente titolare su una sede di organico partecipa al movimento della provincia dove si trova la propria sede di organico, nel caso intenda partecipare al movimento per la provincia nella quale ha sede il CPIA le preferenze espresse vengono considerate nel movimento interprovinciale. 7.I posti delle sedi carcerarie sono assegnati direttamente dagli Uffici territorialmente competenti previa pubblicazione allalbo della relativa graduatoria. 8. Il trasferimento sui posti di diversa tipologia di sostegno allinterno della medesima sede di organico per il docente in soprannumero in una delle tipologie avviene con precedenza rispetto agli altri aspiranti. ------------------------------------ Il docente che insegna la lingua inglese nellambito nel proprio modulo svolgendo attivit di specializzato, che intenda continuare a svolgere tale attivit, non deve chiedere il trasferimento per posti della lingua inglese istituiti nellorganico di circolo. (2) Tale plesso individuabile nel B.U. delle scuole con la dicitura Sede di organico-esprimibile dal personale docente. ART.13 POSTI DI EDUCAZIONE DEGLI ADULTI E OSPEDALIERI NELLE SCUOLE SECONDARIE 1.I posti relativi alleducazione degli adulti sia nei CPIA per la scuola secondaria di primo grado che negli istituti secondari di secondo grado che erogano lofferta formativa prevista dal DPR 263/12 compresi quelli presso le carceri e i posti presso le sezioni ospedaliere annesse alle scuole secondarie sono esprimibili solo mediante preferenze puntuali o mediante esplicita disponibilit. In caso di CPIA interprovinciali il docente titolare su una sede di organico partecipa al movimento della provincia dove si trova la propria sede di organico, nel caso intenda partecipare al movimento per la provincia nella quale ha sede il CPIA, le preferenze espresse vengono considerate nel movimento interprovinciale. 2.Lindicazione delle disponibilit vale per lassegnazione agli ambiti nei quali sono presenti tali tipologie di scuole, senza tale specifica disponibilit non possibile lassegnazione a tali scuole e pertanto gli eventuali posti disponibili su ambito territoriale riferibili alle tipologie indicate non vengono considerati utili ai fini del trasferimento su ambito per quanti non abbiano esplicitamente indicato tali disponibilit. 3.Il personale che avr espresso la propria disponibilit allinsegnamento su detti posti, potr essere assegnato agli ambiti territoriali che li comprendono anche con punteggio inferiore a quanti non abbiano espresso tale disponibilit. In caso di trasferimento avvenuto attraverso tale precedenza il personale tenuto ad accettare la proposta di incarico per detti posti. Qualora il trasferimento sia avvenuto per punteggio il docente non ha vincolo ad accettare tali proposte. 4.Ai fini del trasferimento e del passaggio sono prese in considerazione le preferenze relative a alle sedi di organico degli istituti sedi di organico. Nelle preferenze per ambito o provinciali i posti speciali presenti negli ambiti sono assegnabili solo a quanti avranno indicato il titolo ad insegnare sui medesimi. In questo caso andr inoltre indicato lordine di preferenza tra posto comune e posto di sostegno. 5. Il trasferimento sui posti di diversa tipologia di sostegno allinterno della medesima sede di organico per il docente in soprannumero in una delle tipologie avviene con precedenza rispetto agli altri aspiranti. - ART. 14 - DISPOSIZIONI GENERALI SUI PASSAGGI DI RUOLO E DI CATTEDRA 1.Il passaggio di ruolo pu essere richiesto per un solo grado di scuola (dellinfanzia, primaria, scuola secondaria di I grado, scuola secondaria di II grado) anche per pi province. Nellambito del singolo ruolo, il passaggio pu essere richiesto per pi classi di concorso appartenenti allo stesso ordine e grado di scuola. Nel caso di presentazione di domande di trasferimento, di passaggio di cattedra e di passaggio di ruolo, il conseguimento del passaggio di ruolo rende inefficace la domanda di trasferimento e/o di passaggio di cattedra o il trasferimento o passaggio di cattedra eventualmente gi disposto. Lottenimento del passaggio di ruolo o di cattedra nelle discipline specifiche dei licei musicali comporta lannullamento di tutte le altre eventuali domande di mobilit territoriale o professionale presentate. Lottenimento del passaggio ai sensi del comma 9 dellart 4 del CCNI annulla la domanda presentata ai sensi del comma 10 del medesimo articolo. Ogni singola domanda di passaggio di ruolo viene formulata indicando esplicitamente, per ciascuna classe di concorso, l'ordine di preferenza di una domanda rispetto alle altre. A tal fine lottenimento del passaggio va comunicato dallUfficio competente allUfficio territoriale di titolarit del docente in tempo utile per queste operazioni. 2.Qualora vengano presentate domande in violazione delle disposizioni contenute nel comma precedente la nullit di una di esse si estende a tutte le altre. 3.Pu chiedere il passaggio di ruolo il personale in possesso dei titoli di studio, delle abilitazioni o delle idoneit previste dal contratto sulla mobilit e che abbia superato il periodo di prova nel ruolo di appartenenza. 4.I passaggi di ruolo o di cattedra verso i posti degli insegnamenti specifici dei licei musicali vengono gestiti autonomamente dagli Uffici territoriali competenti per i singoli Licei. 5. I docenti che aspirano al passaggio di ruolo o di cattedra ai sensi dellart. 4 comma 9 del CCNI lettere a) e b) sulle discipline caratterizzante i licei musicali e sono attualmente utilizzati su pi di una di tali discipline nello stesso liceo possono richiedere il passaggio di ruolo o di cattedra per ciascuna di esse, indicando lordine di preferenza tra le due o pi discipline. 6. I docenti che aspirano al passaggio di ruolo o di cattedra sulle discipline caratterizzante i licei musicali ai sensi dellart. 4 comma 9 del CCNI lettere a) e b) e sono attualmente utilizzati su pi di un liceo possono richiedere il passaggio di ruolo o di cattedra per ciascuno di essi, anche di diversa provincia, indicando lordine di preferenza tra le scuole e inviando le domande, in caso di licei collocati in diverse province, ad entrambe le province di competenza. 7.Ai fini del comma 9 dellart 4 del CCNI il computo degli anni di servizio utili per il passaggio di ruolo o di cattedra in ciascun liceo musicale di attuale servizio viene calcolato per tutti gli anni prestati nel medesimo a prescindere dallo stato giuridico posseduto nel periodo di servizio considerato. 8.Ai fini del comma 10 dellart 4 del CCNI sono calcolati tutti gli anni prestati nei licei musicali per ciascuna disciplina specifica nelle rispettive graduatorie a prescindere dallo stato giuridico posseduto nel periodo di servizio considerato. 9. Il personale in possesso delle previste abilitazioni pu chiedere il passaggio di cattedra o di ruolo per ciascuna della classi di concorso comprese negli ambiti disciplinari di cui al D.M. 93 del 23 febbraio 2016. Il passaggio di cattedra o di ruolo verso la nuova classe di concorso A023 consentito unicamente al personale in possesso alla data della presente O.M. dei titoli di cui al D.M. 92 del 23 febbraio 2016. ART. 15 PASSAGGI DEL PERSONALE COLLOCATO FUORI RUOLO 1.Il personale docente pu chiedere in caso di rientro dal fuori ruolo il passaggio di cattedra e di ruolo secondo le modalit previste dal CCNI purch sia in possesso dei prescritti requisiti. - ART. 16 - MODALIT DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PASSAGGIO DI RUOLO. 1.Le domande, redatte attraverso il portale delle istanze on line in conformit con i moduli presenti nella sezione MOBILITA del sito Miur, devono contenere tutte le indicazioni ivi richieste e devono essere presentate nei termini stabiliti dallart.2 e secondo le modalit previste dal precedente art. 14. Le domande di passaggio verso i posti specifici dei licei musicali vanno inviate direttamente agli Uffici territoriali competenti per il Liceo richiesto 2.Le domande prodotte fuori termine o in difformit di quanto stabilito nel precedente comma non vengono prese in considerazione, salvo quanto disposto dallart. 3 comma 2. 3.Per le eventuali revoche, rinunce e regolarizzazioni si applicano le precedenti disposizioni relative alle domande di trasferimento. - ART. 17 - DISPOSIZIONI SPECIFICHE PER LE PROVINCE AUTONOME DI BOLZANO E TRENTO 1. Ai soli fini dell'espressione delle preferenze il codice sintetico relativo alla provincia di Bolzano in lingua italiana assimilato al codice di un ambito territoriale. quindi possibile esprimere verso la scuola italiana della provincia di Bolzano un massimo di cinque preferenze puntuali relative a istituzioni scolastiche e/o il codice sintetico relativo alla provincia. Il docente che ottenga trasferimento o passaggio su quest'ultimo sar destinatario di provvedimento annuale disposto dall'ufficio scolastico. 2 La mobilit verso la provincia di Trento si svolge solo su scuole. I docenti potranno esprimere fino a un massimo di 15 preferenze per sedi specifiche, fermo restando quanto previsto dal comma 1 dell'art. 6 del CCNI. I docenti che otterranno il trasferimento o il passaggio indicando il codice sintetico della provincia di Trento, saranno convocati successivamente all'esito della mobilit per la scelta di una sede di titolarit definitiva nell'ambito della provincia. Non ammessa la rinuncia al trasferimento o al passaggio ottenuto. 3. Nella provincia di Trento i docenti che ottengono il trasferimento su posti per l'insegnamento della lingua tedesca e inglese nella scuola primaria potranno essere impiegati per l'insegnamento in lingua di una disciplina non linguistica (con metodologia CLIL). 4. I docenti che ottengono il trasferimento o il passaggio nella Provincia di Trento sono soggetti al vincolo quinquennale di permanenza nella provincia, previsto dall'articolo 94 della Legge provinciale 5/2006. 5. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni derivanti dalla rispettiva contrattazione collettiva e dalle norme adottate dalle province autonome di Bolzano e Trento, comprese quelle relative al calcolo delle aliquote destinate alla complessiva mobilit. TITOLO III - PERSONALE EDUCATIVO - ART. 18 - INDICAZIONI DELLE PREFERENZE 1.Le domande di trasferimento e di passaggio di ruolo possono essere presentate entro i termini fissati dallart. 2. Le domande di passaggio di ruolo possono essere presentate per un solo ruolo. 2.Le domande, sia di trasferimento che di passaggio, debbono essere prodotte attraverso i modelli disponibili nella sezione MOBILITA del sito Miur 3.Il personale educativo aspirante al movimento ha la possibilit di chiedere tutti gli istituti ubicati nella provincia. 4.L'assegnazione, pertanto, pu essere disposta indifferentemente per uno qualsiasi degli istituti compresi nella provincia. L'assegnazione avviene secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali degli istituti. 5.Le preferenze espresse devono essere elencate nell'ordine prescelto dal personale educativo indicando istituto, comune, provincia. 6.Il personale educativo deve, altres, precisare, nell'apposito spazio del modulo domanda di passaggio al ruolo speciale ovvero al ruolo ordinario, a quale movimento (trasferimento o passaggio) intenda dare la precedenza. 7.Per il movimento interprovinciale possono essere espresse fino a nove province diverse. - ART. 19 - ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI 1.Le domande di trasferimento e passaggio, redatte in conformit degli appositi modelli e corredate della relativa documentazione, sono trasmesse, con plico a parte, dopo l'accertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata e quella dichiarata, entro 3 giorni dalla scadenza del termine stabilito per la loro presentazione, dai dirigenti scolastici agli Uffici territorialmente competenti, salvo quanto successivamente previsto per il personale educativo in assegnazione provvisoria o in servizio presso uffici. In tal caso le domande devono essere trasmesse allUfficio territorialmente competente rispetto alla provincia di titolarit dell'aspirante al trasferimento. Le domande di trasferimento del personale educativo in soprannumero e le relative graduatorie sono trasmesse dai dirigenti scolastici agli Uffici territorialmente competenti, entro gli stessi termini, con plico a parte. 2.Gli Uffici territorialmente competenti procedono alla valutazione delle domande di movimento sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilit del personale della scuola. 3.I suddetti uffici trattengono quelle dirette ad ottenere il movimento nell'ambito della provincia di titolarit del personale educativo mentre inviano agli altri uffici le domande di movimento in provincia diversa. 4.LUfficio territorialmente competente, via via che riceve le domande, procede nella assegnazione dei punti sulla base delle citate tabelle ed al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all'istituto di servizio del personale educativo, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. Il personale educativo ha facolt di far pervenire agli Uffici territorialmente competenti, entro 10 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nel C.C.N.I. sulla mobilit. In tale sede ed entro il termine suddetto il personale educativo pu anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze gi espresse nel modulo domanda in modo errato indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. In caso di accoglimento lUfficio proceder alla correzione nel senso indicato dal richiedente. 5.Al fine di realizzare, nei termini previsti dalle presenti disposizioni i sopraindicati adempimenti, gli Uffici territorialmente competenti, ai sensi dell'art. 24, 6 comma della legge 241/90 e successive modifiche e integrazioni, dispongono gli eventuali accessi agli atti salvaguardando tempestivo svolgimento delle operazioni. - ART. 20 ASSEGNAZIONI DEFINITIVE DI SEDE 1.I singoli Uffici provinciali, entro il termine perentorio del 15 giugno, assegnano i posti vacanti e disponibili per la mobilit interprovinciale nel limite previsto dal CCNI al personale richiedente tenendo conto delle precedenze, del punteggio e dellanzianit anagrafica in caso di parit di punteggio e ne danno comunicazione agli altri Uffici provinciali presso i quali il personale che ha ottenuto il movimento aveva fatto eventualmente domanda di mobilit interprovinciale. Nel caso la provincia ottenuta risulti la prima in ordine di preferenza, lUfficio competente comunicher a tutti gli altri Uffici di cancellare il posto eventualmente assegnato al medesimo aspirante. Nel caso la preferenza soddisfatta risulti in ordine diverso dalla prima, lUfficio che ha soddisfatto la precedenza comunica unicamente agli Uffici competenti per le successive leventuale cancellazione delle restanti preferenze soddisfatte. 2.Terminate le operazioni relative ai trasferimenti ed ai passaggi di cui alle precedenti disposizioni, lUfficio territorialmente competente, utilizzando tutti i posti delle dotazioni organiche vacanti e disponibili assegna la sede di titolarit al personale educativo che si trovi ancora in sede provvisoria. A tali fini, lUfficio deve preventivamente accantonare, nei confronti delle operazioni di movimento, un numero di posti pari al personale educativo che si trova su sede provvisoria prima dell'inizio delle operazioni di movimento. 3.Terminate le operazioni ciascun ufficio territoriale comunica mediante SIDI il numero dei trasferimenti interprovinciali in ingresso e il numero dei passaggi di ruolo avvenuti entro il termine perentorio del 30 giugno del corrente anno ai fini della determinazione dei posti destinati alle immissioni in ruolo e della pubblicazione degli esiti del movimento. TITOLO IV - PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO ED AUSILIARIO - ART. 21 - AVVERTENZE E TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILIT Le disposizioni relative alla mobilit, contenute nel presente titolo si applicano al personale A.T.A., appartenente al ruolo provinciale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato alla data di presentazione della domanda, ai sensi delle vigenti disposizioni. I movimenti a domanda sui posti per listruzione e la formazione dellet adulta vengono disposti sui centri territoriali riorganizzati nei centri provinciali per listruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 soltanto se gli interessati ne facciano esplicita richiesta nel modulo domanda, utilizzando puntualmente il relativo codice riportato sugli elenchi ufficiali delle scuole. I trasferimenti degli assistenti tecnici vengono disposti sulla base della tabella di corrispondenza aree-laboratori-titoli. Il possesso dei titoli di accesso delle prescritte patenti ove richiesto, deve essere documentato esclusivamente in presenza di domanda di trasferimento per aree diverse da quella cui appartiene il laboratorio di titolarit dell'aspirante al trasferimento stesso. Il personale in possesso dei titoli corrispondenti ai seguenti codici: RRC5 - RRG7 - RRG8 - RRG9 - RR84, per accedere ad uno dei laboratori compresi nell'area: "imbarcazioni scuola - impianti elettrici - conduzione caldaie a vapore" (codice AR05), deve altres essere in possesso del titolo di "conduttore di caldaie a vapore rilasciato dall'ispettorato del lavoro" (codice RRGA). Ai laboratori "conduzione e manutenzione impianti termici"(codice H07) e "termotecnica e macchine a fluido" (codice I60) appartenenti all'area meccanica (codice AR01) possono accedere gli assistenti tecnici in possesso del patentino per la conduzione di caldaie a vapore e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla presente ordinanza. Al laboratorio "conduzione e manutenzione di autoveicoli" (codice I32),appartenente all'area "meccanica" (codice AR01), possono accedere assistenti tecnici in possesso della prescritta patente di guida "D", accompagnata da relativa abilitazione professionale e di almeno uno dei titoli indicati nelle tabelle di corrispondenza aree-titoli-laboratori annesse alla presente ordinanza. Sono considerati, inoltre, validi gli attestati di qualifica specifica rilasciati ai sensi dell'art. 14 della legge n. 845/78. A tal fine lufficio territorialmente competente valuta se sia stato correttamente attribuito il codice in relazione alla specificit dell'attestato, sentita la commissione di cui all' art. 597 del D.L.vo n. 297/94. Sono considerati validi anche gli attestati rilasciati a seguito di partecipazione ai corsi di riconversione professionale relativi all'area professionale per la quale si richiede il trasferimento. - ART. 22 - DOMANDA DI PASSAGGIO AD ALTRO PROFILO La domanda di passaggio ad altro profilo della stessa area presentata entro gli stessi termini previsti dal precedente art. 2 e secondo le stesse modalit utilizzando l'apposito modulo di domanda. In particolare, nel caso di richiesta di trasferimento interprovinciale e di passaggio di profilo per provincia diversa da quella di titolarit, l'individuazione della seconda provincia deve coincidere. Non si tiene conto della domanda riferita alla provincia ove ha sede l'istituto di titolarit qualora risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo nell'ambito della provincia ovvero di trasferimento ad altra provincia. Non si tiene altres conto della domanda di trasferimento interprovinciale solo nel caso in cui risulti accolta la domanda di passaggio ad altro profilo per la stessa provincia diversa da quella di titolarit. Il personale A.T.A. pu richiedere, qualora risulti in possesso dei titoli richiesti, il passaggio a pi profili della stessa qualifica. A tal fine l'interessato deve produrre tante domande quanti sono i profili richiesti fino ad un massimo di tre. Nell'apposita sezione del modulo domanda deve essere indicato l'ordine di priorit che s'intende dare per ciascun profilo richiesto. In mancanza d'indicazione di tale ordine di priorit le domande vengono trattate secondo l'ordine previsto dalla tabella dei profili riportata nella sezione C delle istruzioni per la compilazione delle domande. - ART 23 - POSTI RICHIEDIBILI Gli istituti comprensivi comprendenti sezioni di scuola dellinfanzia e/o scuola primaria e classi di scuola secondaria di I grado e quelli istituiti a seguito dei piani di dimensionamento attuati negli anni precedenti sono considerati, nei codici sintetici eventualmente espressi nei moduli domanda, a tutti gli effetti sia come primarie sia come secondarie di I grado. Nella fase di assegnazione di sede, a fronte di una preferenza sintetica espressa nella domanda di trasferimento e di passaggio e di una espressione di gradimento per le scuole primarie ovvero secondarie di I grado, vengono attribuite, per ogni ordine di scuola, secondo l'ordine risultante dagli elenchi ufficiali: prima tutti i circoli didattici ovvero scuole secondarie di I grado che non sono istituti comprensivi; successivamente tutti gli istituti comprensivi. - ART. 24 - PREFERENZE Le preferenze, in numero non superiore a 15, debbono essere indicate nell'apposita sezione dei moduli domanda. Le preferenze possono essere del seguente tipo: a) scuola; b) distretto; c) comune; d) provincia; e) centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per listruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263. 2. Le indicazioni di cui alle lettere b), c) e d) comportano che l'assegnazione pu essere disposta indifferentemente per una qualsiasi delle scuole o istituzioni comprese, rispettivamente, nel distretto (1), nel comune, nella provincia, prendendo in esame prima le scuole primarie, poi le scuole secondarie di primo grado ed infine le scuole secondarie di secondo grado, compresi, i licei artistici e le istituzioni educative statali secondo l'ordine dei rispettivi bollettini ufficiali (2). Qualora l'aspirante al trasferimento desideri che dette scuole siano prese in esame in ordine diverso da quello citato, ovvero che vengano escluse dall'esame le scuole di un certo tipo, deve compilare le apposite caselle del modulo domanda indicando l'ordine di trattazione dei vari tipi di scuola. Nel caso una domanda sia soddisfatta mediante una preferenza sintetica, allinteressato viene assegnata la prima scuola o circolo con posto disponibile, secondo lordine risultante dallelenco ufficiale, salvo che esistano altre scuole con posti disponibili nellambito della suddetta preferenza sintetica e la scuola che sarebbe stata assegnata secondo tale criterio sia stata richiesta da altro aspirante con punteggio inferiore mediante una indicazione di tipo pi specifico. In tale ipotesi, poich con la preferenza sintetica si richiedono indifferentemente tutte le scuole in essa comprese, la prima scuola con posto disponibile assegnata allinteressato che lha richiesta con indicazione pi specifica ed al personale che ha espresso la preferenza sintetica viene assegnata la successiva scuola con posto disponibile. 3. Le preferenze sintetiche, provincia o distretto intercomunale, pur comprendendo il comune di ricongiungimento o riavvicinamento al coniuge, o alla famiglia, non danno luogo automaticamente al punteggio suppletivo. 4.Tale punteggio viene attribuito soltanto se l'aspirante ha indicato anche nella sezione I -preferenze- il codice del comune di ricongiungimento o riavvicinamento o di una singola scuola ubicata nello stesso. ------------------------ (1) Nel caso di distretti interprovinciali si tiene conto, ovviamente, solo di quelle scuole ricadenti nella provincia per la quale stato richiesto il movimento. (2) Si precisa che le indicazioni delle preferenze di cui alle lettere b), c) e d) comportano che l'assegnazione pu essere disposta anche sulle unit scolastiche autorizzate successivamente alla presentazione della domanda di trasferimento e comprese nelle preferenze medesime. - ART. 25 - INDICAZIONI DELLE PREFERENZE-MODALIT Il personale A.T.A. di ruolo pu chiedere il trasferimento ad altre sedi nell'ambito della provincia di titolarit o per sedi di una sola altra provincia (diversa da quella in cui titolare) o congiuntamente per entrambe. Qualora intenda avvalersi di entrambe le facolt, deve presentare congiuntamente le due domande, da redigersi secondo le modalit stabilite dal presente articolo. Non si tiene conto della domanda relativa alla provincia di titolarit qualora risulti accolta la domanda di trasferimento ad altra provincia. Le preferenze, sia a livello di singola scuola come a livello di comune, distretto, provincia o centro territoriale riorganizzato nei centri provinciali per listruzione degli adulti ai sensi di quanto disposto dal D.P.R. 29 ottobre 2012 n. 263 devono essere indicate trascrivendo l'esatta denominazione riportata negli elenchi ufficiali, adeguatamente pubblicizzati e comunque disponibili presso ciascun ufficio territorialmente competente, presso la segreteria di ogni istituzione scolastica, nella rete intranet, nonch sul sito internet del Ministero dellistruzione, delluniversit e della ricerca, comprensive del codice meccanografico e sono prese in esame nell'ordine espresso dall'aspirante. Nel caso in cui vi sia discordanza tra la dizione in chiaro ed il codice, prevale il codice. Nel caso, invece, sia stato omesso il codice o indicato un codice non significativo la preferenza medesima viene considerata come non espressa, salvo reclamo. Per le indicazioni del tipo sintetico - comune, distretto, provincia - sufficiente riportare la denominazione, comprensiva del codice, contenuta in uno qualsiasi dei bollettini ufficiali escluso quello delle scuole dellinfanzia. Le preferenze del tipo sintetico b), c) e d) (distretto, comune e provincia) se comprensive della scuola di titolarit dell'aspirante al movimento non vengono prese in considerazione e l'esame della domanda prosegue sulle eventuali preferenze successive, salvo quanto disposto per la preferenza del tipo "distretto" all'ultimo comma del presente articolo, nonch nei casi di richiesta di passaggio ad altro profilo nel quale pu essere espressa preferenza anche per l'istituto di titolarit. Per il personale soprannumerario che, ai sensi del secondo comma dellart.45 del contratto sulla mobilit, presenti domanda di trasferimento condizionandola al permanere dello stato di soprannumerariet, vengono considerate valide le preferenze del tipo sintetico anche se comprensive della scuola in cui figura titolare, con l'avvertenza che, qualora il personale predetto abbia espresso come preferenza sintetica il comune o il distretto di titolarit, graduato, per queste ultime preferenze, secondo il punteggio spettante a domanda. Qualora una provincia comprenda comuni isolani, questi sono enucleati dai distretti di appartenenza e raggruppati dopo l'ultimo distretto della provincia medesima sotto la dicitura "isole della provincia". Qualora l'aspirante intenda chiedere tutti i comuni isolani della provincia, la richiesta di tale raggruppamento va espressa attraverso l'indicazione della relativa denominazione presente nell'elenco ufficiale. Qualora un distretto comprenda una parte del territorio di un comune maggiore ed insieme altri comuni limitrofi, l'aspirante al movimento pu esprimere la preferenza sia per le sole scuole ubicate nella suddetta parte di comune sia per tutte le scuole ubicate nel distretto. Nel primo caso occorre utilizzare la denominazione ufficiale che compare nell'elencazione dei distretti sub-comunali (1), nel secondo caso la denominazione ufficiale che compare nella elencazione dei distretti intercomunali (2). 9.Il personale ATA che intenda usufruire della possibilit di trasferirsi allinterno della provincia alla quale apparteneva un comune trasferito in altra provincia da provvedimenti regionali dovr comunicarlo all ufficio provinciale della provincia nella quale intende ritornare, che provveder ad assegnarlo alla provincia medesima. In tal caso lattuale titolarit sulla sede di organico viene meno e il personale ATA viene considerato alla pari di un soprannumerario. Per mantenere la titolarit detto personale deve partecipare al movimento con le stesse modalit previste per gli altri, considerando quindi le preferenze per la provincia di precedente titolarit come interprovinciali. -------------------- (1) Si intendono sub-comunali i distretti interamente compresi nel territorio di un solo comune. (2) Sono intercomunali i distretti che comprendono pi di un comune. - ART. 26 - ADEMPIMENTI DEI DIRIGENTI SCOLASTICI E DEGLI UFFICI AMMINISTRATIVI Il dirigente scolastico, dopo laccertamento della esatta corrispondenza fra la documentazione allegata alla domanda e quella elencata, procede allacquisizione della domanda, utilizzando le apposite procedure del sistema informativo secondo le specifiche istruzione operative (1). La segreteria scolastica deve tempestivamente consegnare allinteressato la scheda contenente i dati inseriti. Effettuate tali operazioni il dirigente scolastico deve inviare allUfficio territorialmente competente le domande di trasferimento e di passaggio corredate della documentazione entro 3 giorni dalla data ultima della trasmissione al sistema informativo delle domande stesse. Per quanto concerne il personale A.T.A. le domande di mobilit devono essere compilate on line e trasmesse alla scuola via web. Le istituzioni scolastiche, verificata la congruit degli allegati dichiarati e delle certificazioni allegate in cartaceo ove necessarie, inviano le domande via web e trasmettono le certificazioni cartacee allUfficio territorialmente competente. LUfficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed allassegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilit, nonch al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando alla scuola di servizio, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti. Il personale ha facolt di far pervenire allUfficio territorialmente competente, entro 5 giorni dalla ricezione, motivato reclamo, secondo le indicazioni contenute nellart.42 del C.C.N.I. sulla mobilit. In tale sede ed entro il termine suddetto il personale pu anche richiedere, in modo esplicito, le opportune rettifiche a preferenze gi espresse nel modulo domanda in modo errato o in caso di discordanza tra codice meccanografico e dizione in chiaro, indicando l'esatta preferenza da apporre nella domanda. In tal caso il competente ufficio procede alla correzione nel senso indicato dal richiedente, fermo restando che, in caso di mancata richiesta o richiesta tardiva, viene applicata la normativa di cui all'art. 25 ,3 comma, delle presenti disposizioni. Lufficio competente, esaminati i reclami, apporta le eventuali rettifiche. Il personale in servizio presso sezioni associate ( ex sezioni staccate ed ex scuole coordinate) ubicate in provincia diversa da quella della sede principale, presenta domanda e riceve comunicazione dalla medesima sede principale. --------------- (1) Le istituzioni scolastiche non devono procedere allacquisizione al Sistema Informativo delle domande relative al personale titolare in altra provincia. Tale acquisizione viene effettuata dagli Uffici territorialmente competenti rispetto alla provincia di titolarit del personale cui la domanda va inviata. Il Ministro Sen. Valeria Fedeli      Il Ministero dellIstruzione, dellUniversit e della Ricerca PAGE  PAGE 35  ; 2 t ~ 5 E d  i r<G/0567;\ǿhDhDmHsHhDhaVmHsHhjJhDhaVhWGhDmHsHhaVmHsHhWGhaVmHsHh=mHsHh)mHsHh)h)mHsHhjJmHsHhWGhAlmHsH9s t ;<$Tv1$]T^`va$gdjJ$Tv1$]T^`va$gd) $T1$]Ta$0\hGH5V2 2v^`vgdaV$vdx^`va$gdaV$vx^`va$gdaV$vx^`va$gdaV @v^`vgdaV$Tv1$]T^`va$gd)\acdhehmnosGHMNO¹£wi[i[Ph&5OJQJaJhaVhD5OJQJaJhaVhaV5OJQJaJh=5OJQJaJhjJaJmHsHhaVaJmHsHhDhaVaJmHsHhDhDaJmHsHhjJ\mHsHhaV\mHsHhDhD\mHsHhDhaV\mHsHhjJmHsHhaVmHsHhDhDmHsHhDhaVmHsH&'5:<=Apq78STV[\]a&θyqyeSyqyeS"jhaVhD0JA5U\]haVhD0JA5]haVhD5jhaVhD5U hjJ0JA5haVhD0JA5haVhaV0JA5hDhDmHsHhaVhD5mHsHhaVhDmHsHhjJ0JA5mHsHhaVhD0JA5mHsHhaVhaV0JA5mHsHhD5OJQJhaVhD5OJQJ &lmMNSTU_cĶīĶīth_VhVhVhMhAl5OJQJh,{5OJQJhaV5OJQJhWGhD5OJQJhWGhaV5OJQJhD5OJQJhkkhkkaJmHsHhkk\mHsHhkkhkk\mHsHhjJ0JA5mHsHhaVhD0JA5mHsHhaVhaV0JA5mHsHhDhD5mHsHhDhDmHsHhaVhD5mHsHhaVhDmHsHMN ?!@!!!""P#Q# $T1$]Ta$* &v^`vgdaV* &v^`vgd@)B* & 2v^`vgdaV2$vd^`va$gdkk$vx^`va$gdaVD a 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